[ Indice | Le società ] COMUNE DI FIRENZE
ASSESSORATO ALLE
PARTECIPAZIONI COMUNALI

OPERA PRIMA S.p.A. in liquidazione
| INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' | ORGANI | CONVENZIONI / CONTRATTI DI SERVIZIO | PATTI PARASOCIALI |
| CAPITALE SOCIALE |
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Sede : Via Solferino, 15 - Firenze
Cap. Soc.: 120.000,00
Quote del Comune di Firenze: 99,00%

1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'     ^
1.1 - Costituzione

La legge 800 del 1967 all’articolo 23 prevede che i Comuni nei quali ha sede un ente lirico o un’istituzione concertistica sono tenuti a mettere a disposizione dell’ente o dell’istituzione medesimi, teatri e locali occorrenti per lo svolgimento dell’attività.
Con legge n. 29 del 23 febbraio 2001, art. 7, è stato stanziato un contributo straordinario corrispondente a cinque miliardi di vecchie Lire per ciascuna delle annualità 2001-2002-2003 in favore del Comune di Firenze, finalizzato alla realizzazione dell’Auditorium per il Maggio Musicale Fiorentino.
A tale scopo il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto del 30 ottobre 2001 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali apposito capitolo di spesa recante il predetto stanziamento. Ciò ha imposto all’Amministrazione Comunale un’ampia riflessione sugli strumenti più idonei per raggiungere i migliori risultati anche dal punto di vista del reperimento delle risorse aggiuntive a quelle del settore pubblico.
Con deliberazione n. 1219 del 23.12.2003, la Giunta Municipale ha scelto di “avvalersi” per la progettazione e realizzazione della suddetta infrastruttura di un soggetto giuridico terzo che sia dotato delle necessarie competenze tecniche e gestionali, ai fini del coordinamento delle procedure previste ai sensi dell’ordinamento vigente, nonchè del reperimento e della gestione delle risorse finanziarie individuate ed attivate dagli enti interessati, in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità procedurale ed il raggiungimento dei livelli di efficacia nell’impiego delle stesse risorse.
Con successiva deliberazione n. 24 del 23.03.2004 il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato la costituzione della società Opera Prima S.p.A., avente per oggetto la promozione, lo sviluppo, la realizzazione e la valorizzazione del nuovo Teatro e del nuovo Auditorium di Firenze, deliberando di sottoscrivere n. 11880 azioni da Euro 10,00 ciascuna per totali 118.800,00 Euro.
In data 30.07.2004 è stata costituita la suddetta società per azioni, la cui durata è fissata fino al 31.12.2050 che potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea Straordinaria.
Con delibera 2005/C/00022 – 2005/00136 del 14/03/2005 il Consiglio Comunale ha approvato lo scioglimento della società, che è stata messa in liquidazione dall’assemblea dei soci del 4/4/2005, che ha provveduto a nominale il liquidatore.

1.2 - Finalità

La società ha per oggetto la promozione, lo sviluppo, la realizzazione e la valorizzazione del nuovo Teatro e del nuovo Auditorium di Firenze, nonché di tutte le strutture necessarie od opportune per ottimizzarne l’utilizzo logistico, funzionale ed economico-finanziario.
In particolare la società svolgerà le seguenti attività:
 Studi e valutazioni sulla collocazione del nuovo Teatro e del nuovo Auditorium;
 Selezione del progettista;
 Raccolta di permessi e autorizzazioni varie;
 Selezione del soggetto costruttore;
 Verifiche e controlli nelle varie fasi di costruzione;
 Raccolta dei finanziamenti e gestione dei flussi finanziari;
 Innovative azioni di comunicazione e di relazioni esterne;
 Collaudo dell’opera;
 Individuazione e realizzazione delle forme di gestione dei servizi connessi al nuovo Teatro e al nuovo Auditorium.
Al fine del raggiungimento dell’oggetto sociale fondamentale e nei limiti necessari per il perseguimento dello stesso, la società potrà altresì svolgere, anche unitamente ad altri soggetti con le modalità consentite dalla legge, le seguenti ulteriori attività:
 Acquisto, vendita , permuta, supporto progettuale, realizzazione, gestione in genere di beni immobili ed opere edili, civili, industriali e infrastrutturali, nonché di locazione, o di acquisizione in leasing di beni immobili e mobili civili, industriali e di aziende;
 Valorizzazione urbanistica e commerciale di beni immobili, anche mediante promozione, supporto progettuale e realizzazione di interventi di recupero e ristrutturazione urbana nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

1.3 - Compagine sociale

Ai sensi dell’art. 6 dello statuto le azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale sono distinte in due categorie così disciplinate:
 Categoria “A”: debbono sempre rappresentare la maggioranza del capitale sociale e possono essere possedute esclusivamente dallo Stato Italiano, dal Comune di Firenze e dagli altri soggetti giuridici ai quali la legge riconosce la qualifica di Ente Pubblico. Le azioni possedute dal Comune di Firenze devono in ogni caso garantire il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, n. 1 del codice civile;
 Categoria B: possono essere possedute esclusivamente dalle altre persone giuridiche di diritto privato e sono riscattabili dalla società stessa o dal Comune di Firenze.
Con delibera dell’Assemblea Straordinaria, secondo le maggioranze previste dal presente statuto ed in osservanza dei limiti e delle prescrizioni disposte dal codice civile e dalle vigenti leggi speciali possono essere istituite categorie speciali di azioni, eventualmente munite di particolari privilegi e/o prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato ad alcuni argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative; fermo restando che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria devono conferire uguali diritti.

1.4 - Diritto di opzione

L'art. 7 dello Statuto prevede che, ferme restando le eccezioni previste dall’art. 2441 del codice civile, in caso di aumento del capitale sociale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nonché agli eventuali titolari di obbligazioni convertibili, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Per l’esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato a mezzo di dichiarazione del socio resa in assemblea, ovvero a mezzo di lettera raccomandata A/R inviata alla sede legale della società, deve essere concesso un termine non inferiore a 90 (novanta) giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’offerta espletata mediante deposito della stessa presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

1.5 - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, verranno destinati dall’Assemblea esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali, fatta salva una equa remunerazione del capitale investito.
La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salva la previsione dell’art. 2353 del codice civile per le azioni di godimento.
L’Assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.



2. ORGANI    ^
2.1 - Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, senza il preventivo deposito delle azioni. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie previste per legge.
Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

2.2 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell’impresa ed è investito del potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea dei soci per un periodo determinato all'atto della nomina e comunque non superiore a tre anni.
Il Comune di Firenze ha la facoltà di designare la maggioranza dei membri del Consiglio.
Il Presidente è nominato dall’Assemblea Ordinaria. Esso ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all’Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente convoca inoltre il Consiglio di Amministrazione ne fissa l’ordine del giorno ne coordina i lavori e provvede affinché i consiglieri siano adeguatamente informati sugli argomenti di discussione.
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta invece la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e nel rispetto degli eventuali limiti massimi stabiliti dall’Assemblea.

A seguito della messa in liquidazione della società, l’assemblea dei soci del 4/4/2005 ha nominato il liquidatore nella persona del Dott. Alessandro di Giuseppe.

COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni di gestione, ai sensi dell’art. 2381 c.c. e nei limiti consentiti dalla legge, ad un Comitato Esecutivo composto di tre o cinque membri.
Il Comitato Esecutivo riferisce almeno ogni centoventi giorni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere in ogni momento al Comitato Esecutivo che siano fornite al Consiglio di Amministrazione informazioni sulla gestione della società.

COMITATO D'ONORE

Ai sensi dell’art. 14 dello statuto il Comitato d’Onore è presieduto dal Sindaco del Comune di Firenze ed è composto da personalità designate da quest’ultimo tra coloro che possono contribuire alla promozione e allo sviluppo del progetto di costruzione del nuovo Teatro e del nuovo Auditorium di Firenze.
Al Comitato d’Onore ed ai suoi componenti non spettano poteri di gestione e/o di rappresentanza legale della società e pertanto essi non hanno alcuna responsabilità per gli atti compiuti dalla società per mezzo dei propri organi. I componenti del Comitato d’Onore non percepiscono emolumenti. Essi hanno facoltà di presenziare alle Assemblee della società e restano in carica fino al giorno successivo alla inaugurazione del nuovo Teatro e del nuovo Auditorium.

2.3 - Collegio Sindacale -

Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea Ordinaria dei soci.
I sindaci, ai sensi dell’art. 2403-bis del codice civile, possono:
- in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo;
- chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.
L'Assemblea del 23 aprile 2007 ha nominato il Collegio Sindacale che risulta così composto:

nome
Aldo BompaniPresidente
Luigi FiciSindaco effettivo
Serena BertiniSindaco effettivo
Stefano BozzoliSindaco supplente
Remo PesciniSindaco supplente


I sindaci rimarranno in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2009.

CONTROLLO CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 1 dello statuto sociale la società è basata sul sistema di amministrazione e controllo che prevede la presenza del Collegio Sindacale al quale è demandato anche l'esercizio del controllo contabile, ricorrendone i presupposti di legge.


3. CONVENZIONI / CONTRATTI DI SERVIZIO    ^
Non vi sono convenzioni

4. PATTI PARASOCIALI    ^
Non vi sono patti parasociali

5. CAPITALE SOCIALE    ^
Il capitale sociale è di Euro 120.00,00 suddiviso in 12.000 azioni ordinarie del valore nominale di 10,00 euro ciascuna. Esso risulta così ripartito:

SociValore Nominale%
Comune di Firenze118.800,0099,00
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino1.200,001,0
120.000,00100,00


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