COMUNE   DI   FIRENZE

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ORDINANZA   DEL   SINDACO

 

 

Data stesura atto......: 06/07/2002

 

In Rete civica dal: 12/08/2002

 

Protocollo interno ufficio: 00039

 

Numero di protocollo: 04944

 

 

Data protocollo...: 06/07/2002

 

Direzione proponente: 0020. Direzione Sviluppo economico

 

OGGETTO:


ORARI  PUBBLICI  ESERCIZI  E  GIOCHI LECITI NEI PP.EE.



 

 

 

I L    S I N D A C O

 

 

              - Vista l’Ordinanza 5305 del 21.07.2000, con la quale si dettano nuove norme in materia di: “Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento”;

 

-         Rilevato come all’art.11 di detta ordinanza si preveda, con cadenza biennale, la verifica e la possibilità  di apportare modifiche alla disciplina in essere al fine di migliorare il servizio all’utenza;

 

- Visto  l’art.8   della  Legge  25.08.1991,  n°287 - “Aggiornamento  della      normativa  sull’insediamento e sull’attività dei Pubblici Esercizi”;

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.1997, n°1056   “Piano    di coordinamento dei tempi, degli orari e degli spazi della città: indirizzi generali   preliminari”;

 

-         Vista la Legge Regionale del 22.07.1998, n°38 “Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città”;

 

-         Visto l’art.50, co.7, della Legge 18.08.2000 n.267,  “Testo unico  delle  leggi  sullo ordinamento degli enti locali”, che attribuisce, fra l’altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, potere ribadito dall’art.34 dello Statuto del Comune di Firenze che riconosce al Sindaco la competenza ad elaborare il Piano dei Tempi e degli Orari della Città;

 

-         Visto che ai fini di garantire la tutela del diritto alla quiete della popolazione nelle ore notturne si rende pertanto necessario, nell’esercizio delle potestà di coordinamento degli orari cui sopra si è fatto riferimento, ricomprendere altresì gli orari di somministrazione di alimenti e bevande anche nei circoli privati;

 

-         Dato atto in effetti che in mancanza del coordinamento potrebbe essere pregiudicato tale diritto alla quiete notturna  dall’inquinamento acustico causato dalla prevedibile attrazione di persone e di veicoli che si avrebbe dopo l’orario di chiusura dei pubblici esercizi da parte dei numerosi circoli privati  con attività di somministrazione di alimenti e bevande ove, appunto, non venisse coordinato il loro orario con quello degli esercizi pubblici stessi;

 

-         Ritenuto pertanto che la tutela della quiete e del sonno nelle ore notturne, ovvero della salute degli abitanti sia interesse pubblico tutelabile attraverso regole uguali a tutti i soggetti con attività di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi direttamente autorizzati, siano essi sottoposti a procedure semplificate;

 

-         Vista la legge 26.10.1995 n° 447: inclusa l’inibitoria parziale o totale;

 

-         Viste le proposte avanzate dalle Associazioni di categoria FIPE-Confcommercio e FIEPeT-Confesercenti, dirette ad adeguare il contenuto di alcune disposizioni della suddetta ordinanza n°5305/’00 alle nuove esigenze emerse nell’organizzazione delle attività dei pubblici esercizi e dei locali di Pubblico Spettacolo ed Intrattenimento;

 

-         Ritenuto opportuno, sentite le Associazioni di categoria interessate e alla luce dell’esperienza maturata in due anni di applicazione dell’ordinanza in questione, di adeguare la disciplina dettata con tale ordinanza al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti e consentire contemporaneamente una più agevole attività alle categorie interessate, nel pieno rispetto delle norme sulla quiete pubblica, sull’inquinamento acustico ambientale e degli indirizzi stabiliti a suo tempo dal Consiglio Comunale e conseguentemente, di apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie a recepire tale adeguamento;

 

-         Ritenuto al fine di dare certezza anche formale al testo della normativa effettivamente vigente di revocare la previgente Ordinanza n°5305/’00 sostituendola integralmente con la presente Ordinanza;

 

              -    Visti gli artt.34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

 

 

D I S P O N E

             

 

1. che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento; 

 

 

CAPO  I

Orari dei pubblici esercizi e similari

 

 

ART.1

(DEFINIZIONI)

 

              Gli esercizi di somministrazione si suddividono in tipologia “A” – esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ed ESERCIZI SIMILARI); “B” – esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (BAR, CAFFE’, GELATERIE, PASTICCERIE ed ESERCIZI SIMILARI); “C” – esercizi di cui alle lettere “A” e “B”, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; “D” – esercizi di cui alla lettera “B”, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

              Per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio.

              Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l’ora legale.

              Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l’ora solare.

              Per turno di chiusura si intende la chiusura dell’esercizio per un’intera giornata nel corso di ogni settimana.

 

ART.2

(Orario degli esercizi di somministrazione)

 

              Per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D” sono fissati i seguenti orari:

ORARIO MINIMO: 5 ore di apertura giornaliera effettiva;

ORARIO MASSIMO: 18 ore di apertura giornaliera, comprensiva delle eventuali chiusure di cui all’art.11, co.2°e 3°, della presente Ordinanza.

              Detti orari devono essere compresi fra le 05,00 e le 03,00. Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto dal successivo art.10.

              Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l’orario di somministrazione, nell’ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l’altro della settimana.

              In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell’orario prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto all’art.19.

              E’ consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell’apposito scontrino rilasciato entro l’orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezzora successiva all’orario di chiusura stesso.

              Negli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia “C” si deve osservare l’orario previsto per l’espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento come disciplinate al successivo CAPO II.

 

ART.3

(Orari delle attività all’aperto degli esercizi di somministrazione)

 

              Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente punto 2, l’attività all’aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa  fra le ore 07,00 e le ore 01,30 anche qualora l’esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio.

              Per le attività all’aperto, non si applicano le disposizioni indicate all’art.2, 5°co..

              Gli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia “C”, osservano l’orario stabilito per l’espletamento dell’attività all’aperto di pubblico spettacolo e di intrattenimento


 

ART.4

(Orario in esercizi misti)

 

              Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell’ambito delle norme che li disciplinano. 

              Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l’esercizio per svolgere l’attività di somministrazione.

 

ART.5

(Orario degli esercizi di somministrazione di cui a alla tipologia “A-B-D”

ubicati in particolari strutture)

 

              Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali, mercati  ortofrutticoli,  carnei  ed  ittici, al dettaglio o all’ingrosso,  osservano l’orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.

              E’ consentito effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dall’amministrazione del centro ed eserciti nel rispetto degli orari come stabilito agli artt.2 e 3.

 

ART.6

(Orario pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività)

 

              Gli esercizi che esercitano attività prevalente, ai sensi dell’Ordinanza Sindacale del 10.03.2000 n°1738, di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, anche artigianali, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli  esercizi  di  somministrazione  di  cui  alle

tipologie “A-B-D”, fermo restando che l’orario delle attività deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 07,00 e le ore 01,00.

              Non si applica la disposizione prevista dall’art.2, co.5.

              A tali esercizi si applicano altresì le disposizioni di cui all’art.10, co.3.

             

 

ART.7

(Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere)

  

L’attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni (L. 29.03.2001, n°135, art.9), anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.

 

ART.8

(Orario degli esercizi di tipologia “A-B-D”  posti in autostrade, stazioni ecc.)

                

Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee è consentita l’apertura ininterrotta 24 ore su 24.


ART.9

(Orario attività  musicale in PP.EE. di cui alle tipologie “A-B-D”)

 

              Nei locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con massimo 3 strumenti preamplificati o amplificati e con apparecchi elettroacustici (anche mediante l’impiego di un Disc Jockey) in orario compreso fra le ore 08,00 e le ore 03,00. 

              Nei locali e spazi all’aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 24,00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

              L’effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l’impiego di un disk-jockey e del Karaoke non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a quattro giorni settimanali.

              Le attività suddette possono essere svolte previo rilascio di autorizzazione.

              I gestori dei suddetti esercizi, comunque autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

               

ART.10

(Deroghe generali)

 

              E’ consentito all’esercente degli esercizi di cui alle tipologie “A-B-D” posticipare l’apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un’ora rispetto all’orario prescelto.

              All’esercente è consentito effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell’esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive, quando scelga l’orario continuato.

              All’esercente è consentito altresì di effettuare l’orario spezzato in due turni di apertura, entro il limite massimo di apertura giornaliera di 18 ore, comprensivo dell’interruzione fra  i due turni di apertura. In tal caso l’interruzione può essere superiore alle due ore. Coloro che scelgono l’orario spezzato in due turni, devono garantire una apertura minima giornaliera dell’esercizio di otto ore, calcolate sommando le ore di apertura del 1° e del 2° turno.

              Il Sindaco, per esigenze di pubblica utilità connesse alla necessità di garantire idonei servizi di somministrazione all’utenza, anche in orario notturno, può autorizzare, orari in deroga all’orario massimo di apertura di cui all’art.2, 1°co. e ai limiti di apertura e chiusura dell’esercizio di cui all’art.2, 2°co., delle attività di somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D” nelle vie e piazze di seguito elencate: “Piazza Stazione – Via Mannelli – Via Pistoiese – Via Pratese – Viale Guidoni – Via Reginaldo Giuliani – Viale Morgagni – Via Bolognese – Lungarno Aldo Moro – Viale Europa – Via Senese (nel tratto compreso tra il Galluzzo e le Due Strade) – Via Baccio da Montelupo – Viale Etruria”, ed inoltre nelle

immediate adiacenze dei Parcheggi Scambiatori previsti dal Piano del Traffico (distanza massima di 300 (trecento) metri dagli accessi sulla pubblica via degli stessi).

              Con cadenza biennale ed entro il mese di marzo, sentite le Organizzazioni, Associazioni ed Enti di cui all’art.8, 5°co., della Legge 287/91, il Sindaco può apportare modifiche all’elenco precedente, al fine di migliorare il servizio all’utenza.

             

ART.11

(Programmi di apertura per turno degli esercizi di tipologia A, B e D)

 

Il Sindaco al fine di assicurare all’utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno.

 

ART.12

(Orario giochi leciti)

 

          Nei pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati,  dalle ore 12,00 e fino al termine dell’orario di apertura. Ai maggiorenni di anni 18 (diciotto) è consentito effettuare detti giochi dalle ore 08,00 e fino al termine dell’orario di apertura.

          Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l’orario di apertura.

Negli esercizi autorizzati come sale-giochi, l’orario di apertura deve essere compreso fra le ore 12,00  e le ore 24,00.

 

 

CAPO  II

Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento

 

 

ART.13

(Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione

locali di arte varia)

 

            Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso e all’aperto, devono svolgersi inderogabilmente  nell’orario compreso fra le ore 15,30 e le ore 04,00.

            I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l’obbligo di riapertura non oltre le ore 23,00.

            I gestori che optino per un solo turno di apertura continuativa, hanno l’obbligo di aprire non oltre le 23,00.

Al solo scopo di consentire l’evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sull’orario di chiusura prescelto, nell’ambito dei quello previsto al 1°co. del presente articolo.

 I gestori dei suddetti locali, comunque autorizzati ad effettuare attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

 

ART.14

(Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, concerti al chiuso)

 

            Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 02,00.

            E’ fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l’orario d’inizio delle rappresentazioni.

 

ART.15

(Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, all’aperto)

 

            Le attività teatrali all’aperto, devono svolgersi dalle ore 16,00 alle ore  01,30.

            Le attività cinematografiche all’aperto, devono svolgersi dalle ore 20,30 alle ore 01,30.

            Le attività sportive all’aperto invece, devono terminare alle ore 01,00.

            Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate all’art.14, co.2.

 

ART.16

(Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all’aperto)

 

            In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,30.

 

 

CAPO  III

 

ART.17

(Orario di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati

od affiliati ad Enti a carattere nazionale)

 

              In ragione dell’esigenza di assicurare il coordinamento degli orari della città, così come previsto all’art. 50, co. 7 del TUEL n° 267/2000, sono fissati come segue gli orari per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci di circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.

              Tale attività può essere effettuata:

- nei  locali al chiuso dalle ore 05,00 alle ore 03,00;

- nei  locali  all’aperto  dalle  ore  07,00  alle  ore  01,30  inderogabilmente,  anche  qualora l’attività al chiuso adotti un orario diverso.

 

 

CAPO  IV

Disposizioni comuni

 

 

ART.18

(Turni di chiusura)

 

            I gestori degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D”, nonché quelli di cui al precedente art.6, hanno la facoltà di osservare la chiusura di un’intera giornata nel corso della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L’obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura settimanale o optino per rinunciarvi.

            E’ data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere aperti a Loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico con apposito cartello, ogni qualvolta lo ritengano necessario.

            I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono i giorni della settimana di chiusura dell’esercizio.


 

ART.19

(Cartello orario)

 

E’ fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di esporre un cartello in luogo ben visibile dall’esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

- l’orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l’eventuale orario diversificato tra un giorno e l’altro della settimana;

- l’eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale;

- i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D-“);

            Degli elementi essenziali di cui al comma precedente, il cartello dovrà contenere una traduzione almeno in lingua inglese;

All’interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.

Agli esercizi di tipologia “A” è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall’esterno del locale.

 

ART.20

(Riduzione, modifica degli orari)

 

            Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall’inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi:

- gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie “A-B-D”;

- gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;

- gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

- gli orari di attività degli esercizi di cui all’art.6;

- gli orari di  somministrazione di alimenti e bevande ai soci nei circoli privati di cui   all’art.17.

Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale.

            In occasione delle festività natalizie, di carnevale, ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D” e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento (tipologia C), individuando periodi ed orari. A tal fine l’Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone apposito calendario per l’anno successivo previa audizione delle Associazioni di categoria; 

 

ART.21

(Inquinamento acustico)

 

Le attività di: somministrazione oggetto della presente ordinanza; intrattenimento musicale effettuato nei pubblici esercizi di cui alle tipologie “A-B-D” e nei circoli privati di cui al precedente art.17; pubblico spettacolo ed  intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all’aperto, senza superare: - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora; - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all’interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 447/95 in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della normativa vigente.

 

ART.22

(Disciplina transitoria)

 

            Gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D” che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza effettuano un orario determinato da specifico provvedimento comunale emesso a tutela dell’inquinamento acustico o per altri motivi, devono continuare ad osservare detto orario di apertura fino all’eventuale modifica e/o revoca del provvedimento suddetto, a seguito di verifica del venir meno delle cause che avevano dato luogo al provvedimento medesimo.

 

2. di revocare l’Ordinanza del 21.07.2000, n°5305.

 

3. di dichiarare la presente Ordinanza immediatamente esecutiva e di provvedere all’affissione all’Albo Pretorio per 5 giorni.

 

 

Firenze,  lì 06/07/2002.

f.to L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

(FRANCESCO COLONNA)

 

 


 


 



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