COMUNE DI
FIRENZE
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ORDINANZA DEL
SINDACO
Data
stesura atto......: 06/07/2002 |
In
Rete civica dal: 12/08/2002 |
Protocollo
interno ufficio: 00039 Numero
di protocollo: 04944 |
Data
protocollo...: 06/07/2002 |
Direzione
proponente: 0020. Direzione Sviluppo economico |
OGGETTO:
ORARI PUBBLICI ESERCIZI E
GIOCHI LECITI NEI PP.EE.
I L S I N D A C O
- Vista
l’Ordinanza 5305 del 21.07.2000, con la quale si dettano nuove norme in materia
di: “Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad
essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed
intrattenimento”;
-
Rilevato come all’art.11 di detta ordinanza si preveda, con cadenza
biennale, la verifica e la possibilità
di apportare modifiche alla disciplina in essere al fine di migliorare
il servizio all’utenza;
- Visto l’art.8
della Legge 25.08.1991,
n°287 - “Aggiornamento
della normativa sull’insediamento e sull’attività dei
Pubblici Esercizi”;
- Vista la deliberazione del
Consiglio Comunale del 12.05.1997, n°1056
“Piano di coordinamento dei
tempi, degli orari e degli spazi della città: indirizzi generali preliminari”;
-
Vista la
Legge Regionale del 22.07.1998, n°38 “Governo del tempo e dello spazio urbano e
pianificazione degli orari della città”;
-
Visto
l’art.50, co.7, della Legge 18.08.2000 n.267,
“Testo unico delle leggi
sullo ordinamento degli enti locali”, che attribuisce, fra l’altro, al
Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di
coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, potere ribadito dall’art.34 dello Statuto del
Comune di Firenze che riconosce al Sindaco la competenza ad elaborare il Piano
dei Tempi e degli Orari della Città;
-
Visto che ai fini di garantire la tutela del diritto alla quiete della
popolazione nelle ore notturne si rende pertanto necessario, nell’esercizio
delle potestà di coordinamento degli orari cui sopra si è fatto riferimento,
ricomprendere altresì gli orari di somministrazione di alimenti e bevande anche
nei circoli privati;
-
Dato atto in effetti che in mancanza del coordinamento potrebbe essere
pregiudicato tale diritto alla quiete notturna
dall’inquinamento acustico causato dalla prevedibile attrazione di
persone e di veicoli che si avrebbe dopo l’orario di chiusura dei pubblici
esercizi da parte dei numerosi circoli privati
con attività di somministrazione di alimenti e bevande ove, appunto, non
venisse coordinato il loro orario con quello degli esercizi pubblici stessi;
-
Ritenuto pertanto che la tutela della quiete e del sonno nelle ore
notturne, ovvero della salute degli abitanti sia interesse pubblico tutelabile
attraverso regole uguali a tutti i soggetti con attività di somministrazione di
alimenti e bevande, siano essi direttamente autorizzati, siano essi sottoposti
a procedure semplificate;
-
Vista la legge 26.10.1995 n° 447: inclusa l’inibitoria parziale o
totale;
-
Viste le
proposte avanzate dalle Associazioni di categoria FIPE-Confcommercio e
FIEPeT-Confesercenti, dirette ad adeguare il contenuto di alcune disposizioni
della suddetta ordinanza n°5305/’00 alle nuove esigenze emerse nell’organizzazione
delle attività dei pubblici esercizi e dei locali di Pubblico Spettacolo ed
Intrattenimento;
-
Ritenuto
opportuno, sentite le Associazioni di categoria interessate e alla luce
dell’esperienza maturata in due anni di applicazione dell’ordinanza in
questione, di adeguare la disciplina dettata con tale ordinanza al fine di
migliorare il servizio in funzione degli utenti e consentire contemporaneamente
una più agevole attività alle categorie interessate, nel pieno rispetto delle
norme sulla quiete pubblica, sull’inquinamento acustico ambientale e degli
indirizzi stabiliti a suo tempo dal Consiglio Comunale e conseguentemente, di
apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie a recepire tale
adeguamento;
-
Ritenuto al fine di dare certezza anche formale al testo della normativa
effettivamente vigente di revocare la previgente Ordinanza n°5305/’00
sostituendola integralmente con la presente Ordinanza;
- Visti gli artt.34 e 81
dello Statuto del Comune di Firenze;
D I S P O N E
1. che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti
gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico
spettacolo ed intrattenimento;
CAPO I
Orari dei pubblici esercizi e similari
ART.1
(DEFINIZIONI)
Gli
esercizi di somministrazione si suddividono in tipologia “A” – esercizi di
ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ed ESERCIZI SIMILARI);
“B” – esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di
pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (BAR, CAFFE’, GELATERIE,
PASTICCERIE ed ESERCIZI SIMILARI); “C” – esercizi di cui alle lettere “A” e
“B”, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata
congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; “D” –
esercizi di cui alla lettera “B”, nei quali è esclusa la somministrazione di
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Per
esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la
somministrazione di alimenti e bevande e autorizzati al commercio al dettaglio
oppure alla vendita di articoli di monopolio.
Per
orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l’ora
legale.
Per
orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore
l’ora solare.
Per
turno di chiusura si intende la chiusura dell’esercizio per un’intera giornata
nel corso di ogni settimana.
ART.2
(Orario degli esercizi
di somministrazione)
Per
gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D” sono fissati i
seguenti orari:
ORARIO
MINIMO: 5
ore di apertura giornaliera effettiva;
ORARIO
MASSIMO: 18
ore di apertura giornaliera, comprensiva delle eventuali chiusure di
cui all’art.11, co.2°e 3°, della presente Ordinanza.
Detti
orari devono essere compresi fra le 05,00 e le 03,00. Non è consentito derogare a detti limiti di
orario, salvo quanto previsto dal successivo art.10.
Ciascun
esercente ha facoltà di scegliere l’orario di somministrazione, nell’ambito dei limiti di cui ai commi
precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e
l’altro della settimana.
In
ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell’orario
prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e
dovranno essere resi noti come previsto all’art.19.
E’ consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione
ed in possesso dell’apposito scontrino rilasciato entro l’orario di chiusura,
di completare la consumazione entro e non oltre la mezzora successiva
all’orario di chiusura stesso.
Negli
esercizi di somministrazione di cui alla tipologia “C” si deve osservare
l’orario previsto per l’espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di
intrattenimento come disciplinate al successivo CAPO II.
ART.3
(Orari
delle attività all’aperto degli esercizi di somministrazione)
Negli
esercizi di somministrazione di cui al precedente punto 2, l’attività
all’aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa fra le ore 07,00 e le ore 01,30 anche
qualora l’esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio.
Per
le attività all’aperto, non si applicano le disposizioni indicate all’art.2,
5°co..
Gli
esercizi di somministrazione di cui alla tipologia “C”, osservano l’orario
stabilito per l’espletamento dell’attività all’aperto di pubblico spettacolo e
di intrattenimento
ART.4
(Orario in esercizi misti)
Negli
esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o
prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell’ambito delle norme che li
disciplinano.
Nelle
ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o
degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi
generi, qualora venga tenuto aperto l’esercizio per svolgere l’attività di
somministrazione.
ART.5
(Orario degli esercizi
di somministrazione di cui a alla tipologia “A-B-D”
ubicati in particolari
strutture)
Gli
esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali, mercati ortofrutticoli, carnei ed ittici, al dettaglio o all’ingrosso, osservano l’orario di attività delle
strutture commerciali in cui operano.
E’
consentito effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro
commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dall’amministrazione del
centro ed eserciti nel rispetto degli orari come stabilito agli artt.2 e 3.
ART.6
(Orario pasticcerie,
rosticcerie, ed altre attività)
Gli
esercizi che esercitano attività prevalente, ai sensi dell’Ordinanza Sindacale
del 10.03.2000 n°1738, di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e
gastronomia, anche artigianali, non muniti di autorizzazione per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni
stabilite per gli esercizi di
somministrazione di cui
alle
tipologie
“A-B-D”, fermo restando che l’orario delle attività deve essere ricompreso
inderogabilmente fra le ore 07,00 e le ore 01,00.
Non si applica la disposizione prevista dall’art.2, co.5.
A
tali esercizi si applicano altresì le disposizioni di cui all’art.10, co.3.
ART.7
(Orario delle
attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere)
L’attività
di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere
svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
(L. 29.03.2001, n°135, art.9), anche al di fuori degli orari previsti per i
pubblici esercizi.
ART.8
(Orario degli
esercizi di tipologia “A-B-D” posti in
autostrade, stazioni ecc.)
Nei
pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all’interno
delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee è consentita l’apertura
ininterrotta 24 ore su 24.
ART.9
(Orario attività
musicale in PP.EE. di cui alle tipologie “A-B-D”)
Nei locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal
vivo, con massimo 3 strumenti preamplificati
o amplificati e
con apparecchi elettroacustici (anche mediante l’impiego di un Disc Jockey) in
orario compreso fra le ore 08,00 e le ore 03,00.
Nei locali e spazi all’aperto, sia su area pubblica che privata, le
attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore 10,00
alle ore 24,00,
con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
L’effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l’impiego
di un disk-jockey e del Karaoke non possono, comunque, essere autorizzati per
una durata superiore a quattro giorni settimanali.
Le attività suddette possono essere svolte previo rilascio di
autorizzazione.
I
gestori dei suddetti esercizi, comunque autorizzati ad effettuare trattenimenti
musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono
conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente
Ordinanza.
ART.10
(Deroghe generali)
E’ consentito all’esercente degli esercizi di cui alle
tipologie “A-B-D” posticipare l’apertura ed anticipare la chiusura giornaliera,
fino ad un massimo di un’ora rispetto all’orario prescelto.
All’esercente
è consentito effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell’esercizio fino
al limite massimo di due ore consecutive,
quando scelga l’orario
continuato.
All’esercente
è consentito altresì di effettuare l’orario spezzato in due turni di apertura,
entro il limite massimo di apertura giornaliera di 18 ore, comprensivo
dell’interruzione fra i due turni di
apertura. In tal caso l’interruzione può essere superiore alle due ore. Coloro
che scelgono l’orario spezzato in due turni, devono garantire una apertura
minima giornaliera dell’esercizio di otto ore, calcolate sommando le ore di
apertura del 1° e del 2° turno.
Il Sindaco, per esigenze di pubblica utilità connesse alla necessità di
garantire idonei servizi di somministrazione all’utenza, anche in orario
notturno, può autorizzare, orari in deroga all’orario massimo di apertura di
cui all’art.2, 1°co. e ai limiti di apertura e chiusura dell’esercizio di cui
all’art.2, 2°co., delle attività di somministrazione di cui alle tipologie
“A-B-D” nelle vie e piazze di seguito elencate: “Piazza Stazione – Via Mannelli –
Via
Pistoiese – Via Pratese – Viale Guidoni – Via Reginaldo Giuliani – Viale Morgagni
– Via Bolognese – Lungarno Aldo Moro – Viale Europa – Via Senese (nel tratto
compreso tra il Galluzzo e le Due Strade) – Via Baccio da Montelupo – Viale
Etruria”, ed inoltre nelle
immediate adiacenze dei Parcheggi
Scambiatori previsti dal Piano del Traffico (distanza massima di 300 (trecento)
metri dagli accessi sulla pubblica via degli stessi).
Con cadenza biennale ed entro il mese di marzo,
sentite le Organizzazioni, Associazioni ed Enti di cui all’art.8, 5°co., della
Legge 287/91, il Sindaco può apportare modifiche all’elenco precedente, al fine
di migliorare il servizio all’utenza.
ART.11
(Programmi di apertura
per turno degli esercizi di tipologia A, B e D)
Il
Sindaco al fine di assicurare all’utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli
di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate
nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno.
ART.12
(Orario
giochi leciti)
Nei
pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente
autorizzati, dalle ore 12,00
e fino al termine dell’orario di apertura. Ai maggiorenni di anni 18 (diciotto)
è consentito effettuare detti giochi dalle ore 08,00 e fino al termine dell’orario
di apertura.
Nei
locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere
effettuati durante tutto l’orario di
apertura.
Negli
esercizi autorizzati come sale-giochi, l’orario di apertura deve essere
compreso fra le ore 12,00
e le ore 24,00.
CAPO II
Orari delle attività di
pubblico spettacolo ed intrattenimento
ART.13
(Orario delle
discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione
locali di
arte varia)
Le attività di cui al presente articolo,
poste negli spazi al chiuso e all’aperto, devono svolgersi
inderogabilmente nell’orario compreso
fra le ore 15,30
e le ore 04,00.
I gestori hanno facoltà di effettuare una
chiusura intermedia giornaliera del locale, con l’obbligo di riapertura non
oltre le ore 23,00.
I gestori che optino per un solo turno di
apertura continuativa, hanno l’obbligo di aprire non oltre le 23,00.
Al
solo scopo di consentire l’evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di
comporto sull’orario di chiusura prescelto, nell’ambito dei quello previsto al
1°co. del presente articolo.
I gestori dei suddetti
locali, comunque autorizzati ad effettuare attività di pubblico spettacolo ed
intrattenimento in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono
conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente
Ordinanza.
ART.14
(Orario dei
teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, concerti al chiuso)
Nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive,
le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 02,00.
E’
fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l’orario d’inizio
delle rappresentazioni.
ART.15
(Orario dei
teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, all’aperto)
Le attività teatrali all’aperto, devono
svolgersi dalle ore 16,00 alle ore 01,30.
Le attività cinematografiche all’aperto,
devono svolgersi dalle ore 20,30 alle ore 01,30.
Le attività sportive all’aperto invece,
devono terminare alle ore 01,00.
Si applicano in ogni attività le
disposizioni indicate all’art.14, co.2.
ART.16
(Orario dei
festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all’aperto)
In occasione di festival, concerti e
manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento
devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,30.
CAPO III
ART.17
(Orario di somministrazione di alimenti e bevande nei
circoli privati
od affiliati ad Enti a carattere nazionale)
In ragione dell’esigenza di assicurare il coordinamento degli orari
della città, così come previsto all’art. 50, co. 7 del TUEL n° 267/2000, sono
fissati come segue gli orari per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci di circoli privati od affiliati
ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell’Interno.
Tale attività può essere effettuata:
-
nei locali al chiuso dalle ore 05,00
alle ore 03,00;
-
nei locali all’aperto dalle ore 07,00 alle
ore 01,30 inderogabilmente, anche qualora l’attività
al chiuso adotti un orario diverso.
CAPO IV
Disposizioni comuni
ART.18
(Turni di
chiusura)
I gestori degli esercizi di somministrazione di
cui alle tipologie “A-B-D”, nonché quelli di cui al precedente art.6, hanno la
facoltà di osservare la chiusura di un’intera giornata nel corso della
settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L’obbligo della
comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori
decidano di cambiare il giorno di chiusura settimanale o optino per
rinunciarvi.
E’ data facoltà ai gestori di cui al comma
precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere
aperti a Loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico
con apposito cartello, ogni qualvolta lo ritengano necessario.
I gestori dei locali di pubblico spettacolo
e di intrattenimento stabiliscono i giorni della settimana di chiusura
dell’esercizio.
ART.19
(Cartello
orario)
E’
fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di esporre un
cartello in luogo ben visibile dall’esterno dei locali di somministrazione e di
pubblico spettacolo ed intrattenimento.
Detto
cartello, redatto dal gestore, deve indicare:
- l’orario di apertura e chiusura, con
specificato chiaramente l’eventuale orario diversificato tra un giorno e
l’altro della settimana;
- l’eventuale giorno o gli eventuali giorni (per
quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di
chiusura settimanale;
- i turni di apertura obbligatoria estiva ed il
relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione di cui alle
tipologie “A-B-D-“);
Degli
elementi essenziali di cui al comma precedente, il cartello dovrà contenere una
traduzione almeno in lingua inglese;
All’interno
del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello,
riportante il listino prezzi.
Agli esercizi di tipologia “A” è fatto obbligo di
esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall’esterno del
locale.
ART.20
(Riduzione,
modifica degli orari)
Il
Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall’inquinamento
acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di
essi:
- gli orari di
apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle
tipologie “A-B-D”;
- gli orari dei
trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;
- gli orari dei
locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- gli orari di
attività degli esercizi di cui all’art.6;
- gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai
soci nei circoli privati di cui
all’art.17.
Il ripristino degli
orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del
provvedimento sindacale.
In
occasione delle festività natalizie, di carnevale, ed altre specifiche
manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito
provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di
somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D” e dei locali di pubblico
spettacolo ed intrattenimento (tipologia C), individuando periodi ed orari. A
tal fine l’Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone
apposito calendario per l’anno successivo previa audizione delle Associazioni
di categoria;
ART.21
(Inquinamento
acustico)
Le
attività di: somministrazione oggetto della presente ordinanza; intrattenimento
musicale effettuato nei pubblici esercizi di cui alle tipologie “A-B-D” e nei
circoli privati di cui al precedente art.17; pubblico spettacolo ed intrattenimento, devono svolgersi, negli
spazi al chiuso ed all’aperto, senza superare: - i limiti massimi di
esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, quando si
utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di
diffusione sonora; - i valori limite assoluti di immissione in ambiente
esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all’interno
degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di
inquinamento acustico.
Sono fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 447/95 in particolare per quanto riguarda le
autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da
effettuare nel rispetto della normativa vigente.
ART.22
(Disciplina
transitoria)
Gli esercizi di somministrazione di cui
alle tipologie “A-B-D” che al momento dell’entrata in vigore della presente
ordinanza effettuano un orario determinato da specifico provvedimento comunale
emesso a tutela dell’inquinamento acustico o per altri motivi, devono
continuare ad osservare detto orario di apertura fino all’eventuale modifica
e/o revoca del provvedimento suddetto, a seguito di verifica del venir meno
delle cause che avevano dato luogo al provvedimento medesimo.
2. di revocare l’Ordinanza
del 21.07.2000, n°5305.
3. di dichiarare la presente
Ordinanza immediatamente esecutiva e di provvedere all’affissione all’Albo
Pretorio per 5 giorni.
|
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Firenze, lì 06/07/2002. |
f.to
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO (FRANCESCO
COLONNA) |
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Responsabile: PO Flussi documentali - Ufficio Segreteria generale e affari istituzionali
Data di aggiornamento: 12/08/2002